La cannabis è legale in Italia?

In Italia la cannabis resta illegale per uso ricreativo ai sensi del DPR 309/1990, ma il possesso di un piccolo quantitativo per uso personale è trattato come illecito amministrativo, non come reato, e raramente porta a un procedimento penale. Dal Decreto-Legge 48/2025, in vigore dal 12 aprile 2025 e convertito nella Legge 9 giugno 2025, n. 80, le infiorescenze di canapa e ogni prodotto cannabinoide da esse derivato, comprese le infiorescenze di CBD e gli oli estratti dal fiore, sono classificati come stupefacenti a prescindere dal contenuto di THC. Questo ha chiuso nel giro di pochi giorni la maggior parte dei negozi di "cannabis light" del Paese. Il divieto è ora impugnato sia davanti alla Corte costituzionale sia davanti alla Corte di giustizia dell'UE e l'applicazione si è in gran parte arrestata in attesa di quelle decisioni.

Situazione Stato nel 2026
Cannabis ricreativa (THC) Illegale; il possesso per uso personale è depenalizzato a illecito amministrativo
Coltivazione domestica, di piccole dimensioni, per uso personale Non costituisce reato dopo una sentenza della Cassazione del 2020
Infiorescenze di canapa e cannabinoidi derivati dal fiore (comprese le infiorescenze di CBD) Vietati come stupefacenti dal 12 aprile 2025 – impugnati davanti alla Corte costituzionale e alla CGUE
CBD da semi o steli di canapa Fuori dal divieto sul fiore, ma il CBD per uso orale è soggetto a restrizioni separate
Cannabis medica Legale con prescrizione

La legge italiana non fissa un limite unico e prestabilito in grammi per l'uso personale. I magistrati confrontano il quantitativo sequestrato con le tabelle sulle dosi del Ministero della Salute per stabilire se indichi un consumo personale o un'attività di spaccio; le guide citano di frequente circa 5 grammi di infiorescenza essiccata come soglia pratica applicata dalle forze dell'ordine sul campo, anche se questa cifra deriva dalla prassi applicativa e non dalla legge in sé. L'accertamento dell'uso personale comporta sanzioni amministrative, come la sospensione della patente o del passaporto, anziché una condanna penale. La coltivazione domestica segue una regola distinta: con sentenza depositata il 16 aprile 2020 (n. 12348/2020), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che la coltivazione minima, di dimensioni domestiche e destinata esclusivamente all'uso personale, esula dall'ambito del diritto penale, purché la tecnica sia rudimentale, il numero di piante sia ridotto e nulla rimandi al mercato degli stupefacenti.

Prima dell'aprile 2025 era il contenuto di THC a decidere tutto. Ai sensi della Legge 242/2016, la coltivazione di canapa industriale iscritta nel registro UE con un contenuto di THC fino allo 0.2% era consentita senza autorizzazione e attorno a circa 2,000 negozi che vendevano infiorescenze di canapa a basso contenuto di THC e prodotti a base di CBD l'Italia aveva costruito un settore della "cannabis light" stimato in €2 miliardi. Il Decreto-Legge 48/2025 ha sostituito quel criterio fondato sul THC con una distinzione basata sulla parte della pianta: l'articolo 18 vieta ora l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, la vendita, il trasporto e la consegna di infiorescenze di canapa in qualsiasi forma, insieme a resine, oli ed estratti da esse derivati, a prescindere dal livello di THC. Il CBD ottenuto da semi o steli di canapa, anziché dal fiore, resta fuori da quel divieto ed è tuttora valutato in base al contenuto di THC come in precedenza. Il quadro del CBD, però, non finisce qui: un distinto decreto ministeriale classifica il CBD per uso orale come medicinale a base di sostanze stupefacenti, vendibile solo in farmacia. Il 3 agosto 2026 il Consiglio di Stato ha sospeso quel decreto per la terza volta e lo ha rinviato alla Corte di giustizia dell'UE, quindi nemmeno il CBD orale va considerato liberamente commercializzabile.

A che punto è il contenzioso, agosto 2026

L'articolo 18 è tuttora in vigore e non è stato abrogato, ma è contestato su due fronti contemporaneamente e nulla è stato deciso in via definitiva.

  • Corte costituzionale. Il Tribunale di Brindisi ha rimesso l'articolo 18 alla Corte costituzionale con ordinanza del 2 dicembre 2025 (iscritta come ordinanza n. 26/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2026), cui si sono aggiunte ulteriori rimessioni del Tribunale di Trani e del Tribunale di Brescia. L'udienza pubblica è fissata per il 21 ottobre 2026. Non è stata emessa alcuna decisione.
  • Corte di giustizia dell'UE. Il Consiglio di Stato ha rinviato a Lussemburgo la restrizione sulle infiorescenze di canapa e sui loro derivati con le ordinanze nn. 8813/2025 e 8839/2025 del 12 novembre 2025, per motivi di libera circolazione delle merci e di PAC, cui è seguito il distinto rinvio sul CBD orale nell'agosto 2026. Non è stata emessa alcuna decisione della CGUE.
  • Applicazione. Nella pratica, da gennaio 2026 si è avuto qualcosa di molto simile a una moratoria sui sequestri. I giudici amministrativi della Liguria (11 giugno 2026) e della Lombardia (17 giugno 2026) hanno sospeso le ordinanze comunali di chiusura dei negozi e la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza depositata l'8 luglio 2026, ha affermato che l'articolo 18 non rende la canapa automaticamente illegale e che occorre comunque provare un concreto effetto stupefacente. Allo stesso tempo alcuni sindaci continuano a disporre chiusure.

La conclusione pratica per chi acquista o vende in Italia prodotti a base di canapa derivati dal fiore è che la situazione è incerta e diversa da regione a regione, non definita – e che potrebbe cambiare in modo sostanziale dopo il 21 ottobre 2026.

Leggi attentamente quanto segue prima di agire sulla base di queste informazioni: la normativa su cannabis e CBD cambia con regolarità in tutta Europa e l'applicazione può variare da regione a regione anche quando la legge scritta resta la stessa. Questo articolo riflette la situazione giuridica al momento della stesura. Prima di ordinare prodotti, viaggiare con essi o prendere qualsiasi decisione sulla base di queste informazioni, verifica personalmente la situazione attuale tramite una fonte ufficiale la gazzetta ufficiale nazionale, il ministero competente o un avvocato locale abilitato invece di affidarti soltanto a questa pagina o a un qualsiasi altro singolo sito web. Questo articolo illustra il contesto giuridico; non sostituisce una consulenza legale individuale.

Fonti: